Possibile grazie ad una norma della Riforma Fornero
Articolo tratto da:
http://tuttosullavoro.libero.it/gallery/38614/in-pensione-con-4-anni-di-anticipo/?pid=4221
In generale, qualora di verifichino particolari circostanze, il citato articolo permette ai datori di lavoro di incentivare l’esodo dei dipendenti più anziani corrispondendo agli stessi una prestazione, un assegno, che sia di importo pari al trattamento di pensione (liquidato da qualsiasi gestione INPS, anche sostitutiva dell’AGO) che spetterebbe in base alle norme vigenti. Contemporaneamente l’azienda deve pagare all’INPS la relativa contribuzione fino a quando non vengano raggiunti i requisiti minimi. Più precisamente, sono tre le possibili fattispecie ammesse dalla riforma: incentivo all’esodo tramite accordo aziendale; accordi aziendali nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991; e accordi conclusi nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente.
In merito al primo caso, la normativa prevede che, in presenza di eccedenze di personale, datore di lavoro e sindacati più rappresentativi a livello aziendale possano stipulare un accordo che disciplini il predetto incentivo, con successiva adesione da parte dei lavoratori interessati, i quali devono quindi accettare individualmente le condizioni di esodo stabilite (trattandosi cioè di una risoluzione consensuale del rapporto). Per quanto riguarda invece la seconda tipologia, essa permette di decidere la corresponsione della pensione “surrogata” all’interno delle procedure di licenziamento collettivo, anche qui attraverso un’intesa tra impresa e sindacati aziendali che preveda l’impegno del datore di sobbarcarsi dei costi connessi alla prestazione in esame. Al posto della mobilità, al licenziamento seguirà dunque il pagamento dell’importo pari alla pensione a cui si avrebbe diritto (senza obbligo del datore di versare il contributo di licenziamento a fini ASpI). Infine, per i processi di riduzione del personale dirigente, l’associazione sindacale legittimata a firmare l’accordo è quella “stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”, indipendentemente dalla rappresentatività della medesima a livello aziendale.
Sul piano procedurale, è compito del datore di lavoro presentare (dopo la stipula del relativo accordo aziendale) l’apposita istanza all’INPS, accompagnata dalla lista dei lavoratori coinvolti. Effettuate le necessarie verifiche della sussistenza dei requisiti, l’INPS validerà le singole posizioni individuali calcolando per ognuna l’importo iniziale della prestazione e la corrispondente contribuzione figurativa a carico del datore, il quale dovrà quindi presentare “una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi”.
Laura Giulia Cerizza
Redazione Global Publishers