Sicurezza stradale: i dispositivi che aiutano

Quando la tecnologia salva la vita

A volte può essere sufficiente anche una piccola distrazione per commettere un sinistro o un’infrazione del codice della strada quando si è alla guida di un veicolo. Ecco perché gli operatori del settore hanno messo a punto una serie di app e dispositivi con lo scopo di fornire un concreto supporto a tutti i guidatori perché, come sappiamo, non è sufficiente dotarsi di una buona Rc Auto per sentirsi protetti.

A man's hand on an automatic gearbox. Automatic shift transmission.

A questo proposito il Corriere.it solamente qualche giorno fa ha raccolto una serie di utili innovazioni e best practice con la volontà di aiutare gli automobilisti ad evitare sanzioni e rischi. Una tra le principali criticità evidenziate in questo contesto riguarda i limiti di guida; fortunatamente le auto moderne dispongono di sistemi in grado di tenere sotto controllo l’andamento del veicolo in modo più semplice come, ad esempio, il cruise control che permette di mantenere costante la velocità. Questo strumento, oltre ad essere una facilitazione in materia di sicurezza sulla strada, permette anche di mettere a riparo la propria patente e il proprio portafogli da sanzioni provenienti da tutor e autovelox.

Alcune auto, poi, dispongono di particolari sistemi acustici e visivi avanzati che, al superamento del limite, inviano un segnale al guidatore per avvertirlo del rischio che sta correndo. Andando poi su vetture più attrezzate possiamo segnalare anche l’occhio elettronico: si tratta di una sorta di telecamera capace di leggere i cartelli sulle careggiate e riportare il limite sul cruscotto in modo che il conducente abbia sempre ben in vista la velocità adeguata a cui andare.

Viaggiare in sicurezza, comunque presenta anche vantaggi degni di nota sul fronte della convenienza e non solo nel caso in cui si evitino multe per non aver rispettato i limiti di velocità. Mantenere un andamento costante alla guida di un veicolo fa infatti risparmiare carburante e contribuisce a ridurre le emissioni nocive nell’ambiente.

tratto da facile.it

Black Box: quanto sono affidabili?

Ecco le principali preoccupazioni espresse dagli operatori del settore

Secondo quanto stabilito di recente dalla legge concorrenza la tanto chiacchierata scatola nera arriverà presto a costituire prova ufficiale in caso di incidente stradale. Si tratta di una novità che ha visto il contrapporsi di pareri discordanti tra gli operatori del settore, molti dei quali si sentono dubbiosi rispetto all’affidabilità di questo strumento per decretare la dinamica di un incidente.scatola_ne_55845242

Come sappiamo, negli ultimi mesi sono molti i guidatori che hanno scelto di installare sul proprio veicolo la black box, anche a fronte delle riduzioni piuttosto consistenti sul premio dell’Rc Auto. Non solo, questo strumento permette anche di ottenere un maggior grado di sicurezza alla guida grazie al fatto di essere sempre rintracciabili in caso di necessità. Nonostante ciò, nel corso degli ultimi mesi, sono giunte numerose segnalazioni ai ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture a seguito dei decreti attuativi che mettono in luce le caratteristiche di questo strumento. A questo proposito un articolo de Il Sole 24 Ore si è occupato di sintetizzare le principali preoccupazioni su questo fronte degli operatori del settore.

Le maggiori criticità rispetto alla black box riguardano soprattutto la precisione e l’affidabilità nella ricostruzione delle dinamiche dei sinistri e, in particolare, la distanza di massima tolleranza che arriva a 10 metri per la determinazione della posizione del veicolo coinvolto, cosa che si rivela particolarmente utile nel localizzare un mezzo nello spazio ma non abbastanza per capire a quale distanza fosse rispetto a cose o persone oppure in quale carreggiata viaggiasse.

Su questo fronte anche l’Ania si è espressa, rimarcando la larga fiducia riposta in questi dispositivi dal momento che le scatole nere attualmente sul mercato risultano essere particolarmente efficienti. Tra i vari dubbi sollevati dalle diverse associazioni di settore rispetto alla black box c’è poi tutta la sfera che riguarda la privacy in quanto il monitoraggio costante entrerebbe in conflitto con il nuovo regolamento europeo sulla privacy.

tratto da Facile.it

Assicurazioni viaggio: allarme in USA

Polizze poco chiare e inefficaci

Allarme assicurazioni viaggio in Usa: secondo il senatore Ed Markey nel paese sarebbero attualmente commercializzate un numero piuttosto alto di polizze che presentano caratteristiche non chiare e trasparenti, che vanno contro i principi base nell’ambito della tutela dei consumatori. Stiamo parlando in linea di massima di piccoli cavilli nei contratti di varia natura, regole e clausole “nascoste” che però al momento reale di necessità d’intervento, in caso ad esempio di cancellazione del volo o emergenze di diverso genere, si rivelano inefficaci.sam_9691

A mettere sotto la lente d’ingrandimento i rischi provenienti dal segmento delle coperture viaggio ci ha pensato di recente il senatore democratico del Massachusetts Ed Markey, con la pubblicazione di un rapporto dal titolo “Flyer Beware”. Si tratta di un’accusa pesante per l’intero settore: dalle compagnie aeree, ai siti di vendita di soluzioni assicurative, sembrerebbe che ci siano una serie di pressioni più o meno accentuate sugli utenti per convincerli ad acquistare questi prodotti di protezione. Ricordiamo che spesso le assicurazioni viaggio vengono vendute in occasione dell’acquisto di un altro prodotto, come può essere ad esempio un volo aereo; in questo caso è stato stimato che si possa arrivare a pagare fino al 7,5% in più su un volo domestico, cifra che si fa nettamente più consistente se si parla invece di viaggi all’estero.

Numeri alla mano, i consumatori che decidono di sottoscrivere una polizza viaggio sono in costante aumento: nel 2016 la spesa per questi prodotti è arrivata a raggiungere i 2,8 miliardi, cifra in progressivo crescita fino ai giorni d’oggi, nonostante alcune evidenze mettano in luce la scarsa utilità in caso di bisogno di prodotti modulati in tale maniera. A conferma di ciò il politico americano riporta proprio il caso delle compagnie aeree che negli ultimi tempi avrebbero aumentato i costi in caso di modifica del volo, spingendo così in parallelo coperture viaggio per i consumatori.

Tratto da Facile.it

 

Brexit: cosa accadrà agli assicurati con imprese UK?

A breve molti assicurati potrebbero ricevere una lettera…

In vista della Brexit, nelle prossime settimane, gli italiani che hanno sottoscritto una polizza, di qualunque tipo (dall’rc auto e moto fino all’assicurazione casa e vita) con una compagnia che ha la sua sede legale nel Regno Unito potrebbero ricevere una comunicazione.importazione-auto-gb

L’Ivass, l’Istituto che vigila sull’operato delle compagnie assicurative, ha in questi giorni inviato una raccomandazione alle compagnie inglesi autorizzate ad operare in Italia affinché provvedano a informare i loro assicurati sugli effetti dell’uscita del Regno Unito dalla Ue. A suggerire questa strada era stata già nel mese di giugno l’Autorità europea delle assicurazioni (EIOPA) ricordando i doveri di informazione delle imprese di assicurazione.

L’Authority europea aveva infatti sollecitato le compagnie inglesi a comunicare agli assicurati sia il possibile impatto della Brexit sui contratti assicurativi in essere, sia le misure adottate per garantire, dopo la Brexit, la continuità del servizio e l’esecuzione dei contratti stipulati.

Per tutelare i clienti italiani, quindi, le compagnie inglesi devono comunicare le modifiche pianificate per assicurare che non vi sia alcuna interruzione nel servizio fornito nel nostro Paese.

In pratica dovranno, ad esempio, comunicare la modifica della forma societaria, l’eventuale spostamento della sede legale in altro Paese Ue, il trasferimento delle polizze ad altra compagnia di un altro Paese Ue con contestuale possibilità di recesso.

Che cosa potrebbe cambiare nel concreto per la clientela? Nonostante le incertezze relative alle modalità con cui avverrà la Brexit, e al rincorrersi di diverse ipotesi sugli accordi che il Regno Unito riuscirà o meno a raggiungere con la Ue, gli assicurati non vedranno venir meno le coperture già sottoscritte (che restano sempre valide), ma potrebbero doversi rivolgere a un’altra compagnia nel caso in cui la loro polizza venga ceduta da quella con cui era stata stipulata originariamente.

Il trasferimento della polizza ad un’altra compagnia non limiterà o modificherà le coperture assicurative esistenti né l’importo dei premi, tuttavia gli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali tra i clienti e le compagnie assicurative dipenderanno anche dalla legislazione nazionale applicabile al contratto di assicurazione.

I contratti rimarranno validi, ma la capacità delle imprese del Regno Unito di fornire i propri servizi assicurativi agli altri Stati membri dell’Unione Europea cambierà e dipenderà dai piani di azione che ciascuna impresa ha adottato o sta adottando per assicurare la continuità dei servizi.

Proprio per superare questo momento di incertezza ed evitare che ad essere danneggiati dalla mancanza di informazioni siano proprio gli assicurati, l’Ivass, (che ricordiamo vigila sull’operato di tutte le compagnie assicurative attive nel nostro Paese, e quindi anche di quelle che hanno sede legale all’estero, ma sono abilitate ad operare in Italia), sul suo sito ha risposto già ad alcune delle possibili domande.

L’Ivass in particolare ribadisce con forza che non vi è motivo di chiudere un contratto di assicurazione solo a causa della Brexit perché dipende dalle specificità del singolo contratto.

“L’impresa di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto o l’intermediario assicurativo che lo ha proposto possono comunque fornire maggiori indicazioni e dare supporto nella valutazione delle varie opzioni. Il riscatto anticipato della polizza o la sua cessazione potrebbero essere svantaggiosi, ad esempio per le polizze vita a lungo termine, se la polizza prevede penali di riscatto o se offre rendimenti finanziari più elevati rispetto a quelli attuali di mercato”.

Che fare in caso di dubbi? Ci sono due alternative: se la domanda riguarda il proprio contratto occorre contattare l’impresa di assicurazione UK con la quale è stata stipulata la polizza, oppure occorre mettersi in comunicazione con l’intermediario (l’agente e altri operatori) attraverso il quale è stata acquistata.

Nel caso invece di richieste di approfondimento su temi generali, relativi all’impatto della Brexit sui contratti assicurativi, è possibile contattare il Contact Center dell’IVASS al numero verde 800.486.661

Tratto da Facile.it

Il seggiolino anti abbandono diventa obbligatorio

La nuova legge entrerà in vigore a luglio 2019

La Camera e il Senato hanno approvato in via ufficiale solamente qualche giorno fa il disegno di legge che vede l’obbligo per gli automobilisti con a bordo un bambino la dotazione di seggiolini antiabbandono. A partire dal 1 luglio 2019 in Italia ogni genitore che intende trasportare all’interno della propria auto un bambino dovrà necessariamente munirsi di tale dispositivo di assistenza.Baby and Mother Strapping in Carseat

Non più solo premi dell’Rc Auto, bolli e revisioni, tra qualche mese i genitori guidatori della nostra Penisola dovranno fare i conti con questa grande novità che si caratterizza per essere un ulteriore passo in avanti verso una maggiore sicurezza sulle carreggiate. Sarà il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che adesso dovrà definire le specifiche tecniche che questo seggiolino con sensore dovrà avere.

Si tratta in realtà di un prodotto già presente sul mercato, messo a punto da alcune aziende produttrici di seggiolini in collaborazione con grandi marchi specializzati in dispositivi mobile, ma a mancare fino a questo momento era stato l’obbligo legislativo. A partire dalla prossima estate il seggiolino anti abbandono diventerà obbligatorio per tutti coloro che trasportano bambini fino ai 4 anni e sarà indispensabile che tale strumento rispetti tutta quella serie di caratteristiche che ne faranno un oggetto omologato. La strada è ancora lunga, mancano una serie di tappe essenziali di questo iter, ma adesso se ne intravede una fine; tra le proposte più interessanti in questo senso che dovranno essere valutate c’è la possibilità da parte del Ministero di creare uno specifico fondo, con lo scopo di aiutare nel concreto i genitori nell’acquisto di tale bene.

Questo semplice dispositivo è stato studiato per rilevare la presenza di un bambino attraverso un sensore, ma le opportunità che le nuove tecnologie e gli stessi smartphone offrono sono molteplici. Si potrà, ad esempio, collegare il proprio telefono al veicolo in modo da far partire un allarme se il bambino venisse chiuso nell’auto, fino alle possibilità di geolocalizzazione del mezzo con l’invio in automatico di messaggi ad una serie di destinatari.

Tratto da Facile.it

Rc obbligatoria per tutti i veicoli, anche quelli non circolanti

Grandi novità in vista per tutti i guidatori: nel giro di poche settimane si potrebbe dire addio per sempre alle polizze sospendibili, sia Rc Auto che Rc Moto. Lo scorso 4 settembre, infatti, una sentenza della Corte europea di giustizia si è espressa su questo fronte, a seguito di un incidente mortale avvenuto in Portogallo che aveva coinvolto un uomo alla guida di un veicolo fermo in garage non assicurato.assicurazioni-generico

La decisione di rendere obbligatoria l’assicurazione auto (o moto) anche per i veicoli che non circolano sulle carreggiate, ma che sarebbero idonei a farlo, apre la strada a una serie di riflessioni. Nel nostro paese, infatti, sono molti i guidatori che utilizzano le coperture sospendibili, in particolare per i mezzi a due ruote. Il vantaggio di questi prodotti è grande: consentono infatti di congelare l’assicurazione nei momenti di non utilizzo del veicolo, e riattivarla al bisogno, in modo da risparmiare anche cifre considerevoli rispetto al premio assicurativo.

Alla base della sentenza della Corte, che ha imposto agli Stati membri di aggiornare i loro regolamenti, ci sarebbe un semplice dato di fatto: indipendentemente dall’utilizzo discontinuo o meno del mezzo, chiunque possieda un’auto o una moto idonea a circolare su strada deve provvedere a stipulare una copertura Rc. Anche se il veicolo è tenuto in garage, dunque, deve essere assicurato. Una novità che tocca da vicino specialmente i motociclisti che, in molti casi, preferiscono sospendere nei periodi invernali la polizza per poi riattivarla con la bella stagione.
Non solo, se questa introduzione dovesse rendersi ufficiale le compagnie e gli operatori del settore dovrebbero regolarsi di conseguenza, con l’ideazione ad esempio di nuovi prodotti assicurativi, pensati per i veicoli fermi. Si tratta senza dubbio di una possibilità, questa, che renderà non poco in termini economici alle imprese assicurative, ma al contempo potrebbe essere un utile strumento per la lotta all’evasione assicurativa dal momento che ogni veicolo immatricolato dovrà essere in regola con la polizza.

Tratto da facile.it

 

AUTO INCIDENTATA: COSA FARE QUANDO L’ASSICURAZIONE NON COPRE IL DANNO

Anche se molti assicurati non lo sanno, la polizza auto non copre tutti danni subiti dal veicolo. Le ipotesi che possono escludere o limitare la copertura assicurativa sono diverse: scopriamo insieme quali sono e cosa si può fare in questi casi

It's an emergency - please come quickly

Quando stipuliamo una polizza RC auto siamo convinti che in caso di incidente tutti i danni saranno liquidati dall’assicurazione, ma in alcuni casi la compagnia assicurativa non è tenuta a risarcire il danno.

Per evitare sorprese, è buona abitudine leggere con attenzione il contratto prima di firmarlo, così da conoscere i danni che sono coperti e quelli che rimangono a nostro carico.

  • Come fare richiesta di risarcimento danni

La procedura da seguire passo passo

  • Le tempistiche del risarcimento danni

Quanto si deve aspettare per ottenere il risarcimento

  • Quando è previsto il rimborso parziale

Tutte le ipotesi che limitano la copertura assicurativa

  • Quando l’assicurazione non copre il danno

Ecco i casi in cui la copertura è esclusa


Come fare richiesta di risarcimento danni

La procedura di risarcimento danni in seguito ad un sinistro stradale va avviata se si pensa di avere ragione, anche se solo in parte. In caso contrario non sarà dovuto nessun risarcimento ed è probabile che sarà la stessa compagnia a dover risarcire il danno alla controparte.

Da quando è stata introdotta la procedura di risarcimento diretto, la pratica è diventata più facile e veloce, perché il conducente presenta la richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia assicurativa e non a quella della controparte.

Bisogna tenere a mente che il risarcimento diretto è soggetto ad alcuni vincoli, per esempio è possibile solo se le macchine convolte nell’incidente stradale sono solo due, in caso contrario bisognerà rivolgersi all’altra compagnia assicurativa.

Per la denuncia di sinistro si può utilizzare il modulo di constatazione amichevole (CAI/CID). Qui sono già presenti i vari campi da compilare, in modo da fornire all’agenzia tutti i dati necessari.

Nel modulo bisogna indicare i dettagli che riguardano il sinistro, come il luogo, la data, l’ora e le informazioni relative alla propria auto. Bisogna anche indicare se è stato necessario l’intervento della polizia stradale o di altre autorità e, se possibile, allegare la dichiarazione dei testimoni che hanno assistito all’incidente stradale.

Nel caso in cui ai danni al veicolo si aggiungono anche eventuali lesioni al conducente o ai passeggeri, è necessario fornire tutta la documentazione necessaria per ottenere il relativo indennizzo, come il verbale del pronto soccorso, i dati del danneggiato e l’eventuale consulenza di parte del medito legale.

Le tempistiche del risarcimento danni

Per ottenere un risarcimento, anche se parziale, il conducente che ha presentato la richiesta alla propria compagnia, dovrà attendere i tempi tecnici per la verifica della responsabilità del sinistro. La compagnia assicurativa nominerà un perito che farà tutti i controlli del caso e la perizia.

Queste verifiche sono necessarie per capire chi è il responsabile del sinistro. La compagnia comunicherà l’esito della procedura e l’offerta di risarcimento dopo soli 30 giorni, ma unicamente nel caso in cui il modulo di constatazione amichevole sia stato firmato da entrambi i conducenti.

Firmare il modulo non è obbligatorio per la controparte e in mancanza della doppia firma i tempi per definire chi ha torto si allungano e possono arrivare a 60 giorni. L’attesa si prolunga fino a 90 giorni solo nel caso in cui sia stata presentata anche una richiesta di risarcimento per infortuni alle persone.

In caso di distruzione del veicolo in seguito a incidente, il risarcimento sarà pari al valore commerciale del veicolo. È importante tenere in considerazione che il valore del veicolo è valutato prendendo in considerazione la sua età e lo stato di manutenzione.

Quando è previsto il rimborso parziale

A volte sono le stesse clausole del contratto a escludere la copertura assicurativa completa. Vediamo allora in quali ipotesi la polizza assicurativa prevede l liquidazione parziale del danno.

Il prezzo della polizza auto di base non comprende, ad esempio, i danni che si verificano in seguito all’uscita di strada. La vettura incidentata in queste condizioni riceve copertura assicurativa solo in caso di polizza kasko, una garanzia accessoria non inclusa nella polizza tradizionale.

Le riparazioni presso la carrozzeria e l’officina meccanica saranno quindi interamente a carico dell’assicurato. Anche in questo caso sarà comunque possibile usufruire dell’assistenza stradale offerta dalla compagnia.

Un’ipotesi molto simile riguarda il danneggiamento dei cristalli della macchina, che può verificarsi in caso di furto quando l’auto è parcheggiata o anche in caso di sinistro. Il risarcimento del danno anche in questa ipotesi è previsto solo se è stata sottoscritta una polizza cristalli, che è una delle garanzie accessorie più richieste.

Il rimborso può essere parziale anche in caso di franchigia, un importo fisso che rimane a carico dei clienti in caso di incidente. Si possono verificare situazioni diverse a seconda se la franchigia prevista sia assoluta o relativa.

La franchigia assoluta prevede che l’importo prefissato sia sempre a carico dell’assicurato anche se è lui ad avere la responsabilità del sinistro. Se la franchigia è di 300€ e il danno è pari a 500€, l’assicurazione provvederà solo al pagamento di 200€ a titolo di risarcimento.

La franchigia relativa prevede che solo gli importi superiori alla franchigia siano a carico della compagnia assicurativa, mentre quelli pari o inferiori all’importo prefissato per la franchigia rimarranno a carico del conducente.

La previsione di una franchigia va valutata molto bene, perché è vero che fa abbassare il premio assicurativo da pagare, ma potrebbe costare molto di più all’assicurato.

Quando l’assicurazione non copre il danno

Il contratto di assicurazione può escludere totalmente il rimborso quando prevede una clausola di esclusione, che elenca tutte le ipotesi in cui il risarcimento non è previsto. Per valutare se accettare o meno una simile clausola, il cliente deve leggere con molta attenzione tutte le condizioni.

La copertura totale del danno può essere esclusa anche in presenza di un diritto di rivalsa. Se ad esempio gli incidenti si verificano quando i conducenti sono senza patente o stanno guidando sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, il risarcimento è escluso in presenza del relativo diritto di rivalsa.

Quando è previsto il diritto di rivalsa, in caso di danni all’autovettura, le spese saranno interamente a carico dell’automobilista.

Oltre alle sanzioni previste dalla legge, l’incidente provocato dall’assicurato sarà registrato nell’attestato di rischio e comporterà un adeguamento della classe di merito.

Il diritto di rivalsa rappresenta una forma di tutela per le stesse compagnie assicurative da comportamenti non conformi alle regole della strada, ma al tempo stesso è un modo per spingere i conducenti ad essere più prudenti e rispettosi del Codice.

 

Articolo tratto da linear. it

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Assicurazione mutuo contro malattia, infortunio o invalidità: cos’è e cosa copre

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LE 3 COSE DA SAPERE:

È una polizza legata al finanziamento ipotecario a medio o lungo termine
Permette di pagare il mutuo anche in caso di malattia, infortunio o invalidità
Offre agli assicurati un indennizzo relazionato alla gravità della condizione

L’assicurazione mutuo contro malattia, infortunio o invalidità è una polizza assicurativa da abbinare al mutuo ipotecario acceso per l’acquisto di un immobile, una copertura che permette di continuare a pagare le rate del mutuo anche in caso di malattia, infortunio o invalidità permanente o temporanea. Non si tratta di una polizza obbligatoria, come accade invece per la polizza furto e incendio sulla casa, ma di un’assicurazione facoltativa, tuttavia questa polizza è una copertura assicurativa estremamente consigliata per proteggere il proprio investimento, se stessi e la propria famiglia.

Che cos’è l’assicurazione sul mutuo contro malattia, infortunio o invalidità

L’assicurazione sul mutuo contro malattia, infortunio o invalidità è una polizza legata al finanziamento ipotecario a medio o lungo termine sottoscritto per comprare la propria casa. Si tratta di una copertura assicurativa facoltativa che protegge contro alcuni rischi, offrendo come garanzia il pagamento delle rate del mutuo da parte della compagnia assicurativa in caso di malattia, infortunio o invalidità, oppure la liquidazione totale del capitale residuo da restituire. Il premio assicurativo può essere pagato in un’unica soluzione, al momento della sottoscrizione della polizza mutuo, oppure periodicamente tramite rateizzazione mensile, trimestrale o semestrale in base alle condizioni previste dalla compagnia assicurativa.

Questa polizza sul mutuo può essere richiesta da tutte le persone con un’età compresa tra i 18 e i 70 anni d’età, regolarmente residenti in Italia.

L’assicurazione mutuo contro malattia, infortunio o invalidità offre agli assicurati un indennizzo relazionato alla gravità della condizione di inabilità al lavoro o d’invalidità, tutelando l’investimento immobiliare in caso di impossibilità a pagare le rate del mutuo dovuta a una di queste cause. La liquidazione del premio assicurativo è soggetta ad esclusioni e limitazioni, tra cui una franchigia per ogni copertura, un massimale e una durata massima prevista per ogni condizione di rimborso.

Che cosa copre l’assicurazione sul mutuo contro malattia, infortunio o invalidità

L’assicurazione facoltativa sul mutuo offre una serie di coperture, tra cui:

malattia
infortunio
invalidità

La copertura contro la malattia copre l’assicurato in caso di eventuale inabilità al lavoro dovuta a una malattia, qualora comporti una situazione di invalidità permanente o temporanea. Tuttavia ogni compagnia assicurativa prevede delle limitazioni per l’attivazione della copertura assicurativa, legate alla percentuale d’invalidità raggiunta secondo le tabelle fornite dall’INAIL. Per invalidità temporanea dovuta a malattia l’assicurazione paga le rate del mutuo, fino al momento della guarigione dell’assicurato e per tutto il tempo della persistenza della condizione di inabilità. Invece per invalidità totale e permanente, ITP, con conseguente impossibilità di svolgimento della propria attività lavorativa, la compagnia assicurativa interviene liquidando il capitale residuo del mutuo da restituire alla banca oppure facendosi carico delle rate restanti del finanziamento. Solitamente tale condizione viene riconosciuta con un’invalidità superiore al 60%, qualsiasi sia l’attività lavorativa svolta e la propria professione. L’accertamento della condizione d’invalidità spetta all’ASL, come previsto dalle disposizioni di legge contenute nel DPR n.1124 del 30/06/1965.

La copertura dell’assicurazione mutuo contro gli infortuni invece garantisce un sostegno finanziario per il pagamento del mutuo, che scatta nel caso si dovesse verificare un infortunio che comporti una situazione di inabilità temporanea o permanente al lavoro.

Solitamente rientrano nelle tipologie di infortunio accettate dalle compagnie gli incidenti involontari, gli episodi violenti, le menomazioni, il decesso e gli infortuni che causano complicazioni della propria condizione di salute. Al contrario vengono spesso esclusi gli infortuni provocati volontariamente, quelli occorsi in seguito a gare sportive e gli episodi dovuti all’uso di sostanze stupefacenti o all’assunzione di alcolici. Prima di sottoscrivere la polizza mutuo contro malattia, infortunio o invalidità è necessario prestare molta attenzione alle clausole del contratto assicurativo. Ogni compagnia infatti prevede una serie di esclusioni e limitazioni alle coperture dell’assicurazione, contenute all’interno del contratto assicurativo, che in alcuni casi possono inficiare completamente la garanzia di rimborso delle rate del mutuo.

Articolo tratto da Facile.it

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In arrivo gli Sconti Obbligatori sull’RC Auto grazie alla scatola nera

Settembre 2018 potrebbe essere il mese dell’introduzione dei famosi sconti obbligatori sulla Rc auto, previsti per chi fa montare sulla propria vettura la scatola nera auto o altri dispositivi analoghi, come l’alcolock. La bozza del decreto è infatti apparsa in pubblica consultazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture per gli opportuni rilievi e dovrebbe diventare operativo in tempi molto brevi.

Mother And Children Relaxing In Car During Road Trip

In ogni caso il grosso è fatto, a cominciare dai criteri di calcolo degli sconti (uno di tipo tecnologico e l’altro basato sul curriculum del conducente), e al momento restano da sistemare solo alcuni dettagli che riguardano in special modo la privacy, uno dei punti più delicati dell’intero decreto. Per ora, si legge sul Sole 24 Ore, è stato ribadito il divieto della raccolta e dell’utilizzo di dati personali in maniera sproporzionata rispetto alle finalità tariffarie e di ricostruzione dei sinistri stradali che sono riconosciute a scatola nera e dispositivi simili. Un’indicazione forse troppo generica che, secondo l’opinione di alcuni, meriterebbe ulteriori approfondimenti.

La bozza del decreto ministeriale è stata redatta tenendo conto delle possibili evoluzioni della tecnologia. Ciò vuol dire, per esempio, che oltre alla scatola nera auto vera sono citati ulteriori dispositivi che quasi certamente comprenderanno anche i futuri telepass, navigatori e smartphone in modalità smart road, ovvero dotati di tutta una serie di sensori e sistemi che consentono di trasmettere e ricevere segnalazioni e altri input dalle vetture in transito.

Lo sviluppo di tali futuristici dispositivi dovrebbe agevolare pure l’agognato superamento dell’attuale sistema bonus-malus, giudicato ormai non più adeguato, a vantaggio di un altro che faccia realmente pagare ciascun assicurato per quanto e per come guida il proprio veicolo o altri mezzi di trasporto, come le auto del car sharing.

Articolo tratto da Facile.it

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CONSTATAZIONE AMICHEVOLE: CHE COS’È, COME FUNZIONA E COME VA COMPILATA

Tutto quello che bisogna sapere sul Modulo blu

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  • Cos’è la constatazione amichevole
    Semplifica la procedura per la denuncia del sinistro.
  • La compilazione del modulo blu
    Scopri come compilare tutti i campi del CAI e del CID
  • I campi da compilare nel modulo di constatazione amichevole
    Ricordati di compilare tutti i 15 campi che ti elenchiamo di seguito.
  • Le informazioni accessorie
    Sono intervenute le forze dell’ordine? Ci sono testimoni?
  • Indicazioni utili per la compilazione
    Puoi sempre contattarci per ricevere aiuto, informazioni e supporto in caso di sinistro.
  • Cosa fare in caso di disaccordo
    Qualche suggerimento utile per semplificare la ricostruzione dei fatti in caso non ci sia accordo tra le parti.
  • Le tempistiche della constatazione amichevole
    Tempi rapidi in caso di accordo tra le parti i tempi, anche grazie al processo di dematerializzazione dei fascicoli.

La constatazione amichevole è quel modulo blu che la maggior parte degli automobilisti conserva nello sportello del cruscotto. In quanti sanno davvero come funziona e come si compila? In caso di sinistro è un documento molto utile, quindi è meglio non farsi trovare impreparati e capire in che modo utilizzarlo.


Cos’è la constatazione amichevole

Il modulo di constatazione amichevole serve ad avere una visione chiara della dinamica dell’incidente, in modo tale da individuare la responsabilità dei conducenti coinvolti e, se possibile, ottenere il risarcimento diretto da parte della propria compagnia assicurativa.

Per identificarlo si usano anche due diverse sigle: modulo CAI, constatazione amichevole di incidente, e CID, convenzione indennizzo diretto. L’obiettivo del modulo è quello di semplificare la procedura per la denuncia del sinistro, inserendo tutte le informazioni necessarie.

I benefici per gli automobilisti non sono di poco conto e per questa ragione il CID non dovrebbe mancare mai all’interno dell’auto.

La compilazione del modulo blu

Per compilare il modulo di constatazione amichevole, bisogna riempire tutti i campi pertinenti. Bisogna ricordare che in caso di incidente tra 2 veicoli basta un unico modulo, mentre se i veicoli dovessero essere 3, allora servirà un modulo in più.

La prima parte del modulo CAI è dedicata ai dati generali che servono per circoscrivere data e luogo dell’incidente, ma anche a individuare la presenza di danni a cose o persone e la presenza di eventuali testimoni.

La seconda parte è quella più articolata e contiene i dati specifici di ogni veicolo, dal conducente alla compagnia assicurativa. È qui che vanno indicate le circostanze dell’incidente, che devono essere descritte nei dettagli e rappresentate anche graficamente.

La terza e ultima parte è dedicata a tutte le altre informazioni che possono riguardare l’intervento di una pubblica autorità e i dati anagrafici di eventuali testimoni e feriti. In questa sezione vanno inserite anche le generalità del proprietario del mezzo, ma solo diverso rispetto all’intestatario della polizza assicurativa.

I campi da compilare nel modulo di constatazione amichevole

Le prime due sezioni del modulo, che sono quelle più corpose, prevedono la compilazione di 15 punti, a cui vanno ad aggiungersi anche quelli dedicati alle informazioni accessorie. Ecco nel dettaglio, punto per punto, come compilare il modulo con i seguenti dati:

  1. Nel primo punto vanno indicati la data e l’ora del sinistro.
  2. Bisogna scrivere il luogo dell’incidente, specificando il comune, la provincia e l’indirizzo esatto.
  3. Nel terzo punto è possibile indicare la presenza di eventuali feriti. Se ci sono stati feriti, bisogna bassare la casella Sì, anche se si tratta di lesioni di lieve entità. In caso contrario bisogna barrare la casella NO.
  4. Va segnato se l’incidente ha provocato danni ad altri veicoli, oltre a quelli direttamente coinvolti nel sinistro, oppure ad oggetti diversi da veicoli. In questi casi bisogna precisare chi o cosa è stato danneggiato.
  5. Nel punto 5 vanno inseriti i dati relativi ai testimoni. Nello specifico, bisogna indicare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Bisogna anche specificare se questi testimoni erano trasportati in uno dei veicoli coinvolti.
  6. Con i punto 6 ha inizio la sezione dedicata ai dati di ciascun mezzo, sia che si tratti di furgoni, auto e moto. Qui vanno scritti i dati anagrafici del contraente e in particolare bisogna precisare nome, cognome, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di residenze, numero di telefono o e-mail.
  7. Vanno indicati i dati del veicolo, che viene identificato attraverso la marca e il modello, la targa dell’auto, il numero di telaio e lo stato di immatricolazione. Se è presente anche un rimorchio, bisogna compilare anche i suoi dati. Tutti questi dati possono essere reperiti dal foglio di circolazione.
  8. Occorre scrivere i dati della compagnia assicurativa e a questo scopo può essere utile ricopiare le informazioni contenute nel contrassegno di assicurazione. In particolare servono la denominazione della compagnia, il numero di polizza, il numero della carta verde, la validità del certificato di assicurazione, i dati dell’agenzia o dell’intermediario assicurativo. È necessario precisare anche se la polizza RC auto copre anche i danni materiali al veicolo.
  9. Al punto 9 si scrivono i dati del conducente. Oltre alle informazioni anagrafiche e relative alla residenza, bisogna anche indicare il numero della patente di guida, la sua tipologia (ad esempio A o B) e la validità. È possibile che il conducente e il contraente della polizza siano la stessa persona, ma questo campo va compilato in ogni caso.
  10. Nel punto 10 c’è la rappresentazione grafica di una moto, un’auto e un furgone. Qui bisogna indicare con una freccia qual è il punto d’urto iniziale.
  11. Bisogna descrivere i danni visibili del veicolo.
  12. Il punto 12, collocato nella parte centrale del primo foglio, è molto articolato e indica una serie di circostanze che possono essere utili alla descrizione della dinamica dell’incidente. Bisogna mettere una croce solo in corrispondenza delle caselle pertinenti.
  13. Nel punto 13 si trova un campo dedicato al disegno che dovrebbe rappresentare graficamente il momento dell’urto. Nello specifico occorre indicare il tracciato delle strade, la direzione di marcia dei veicoli, la loro posizione al momento dell’urto, i segnali stradali e i nomi delle strade. Non occorre essere artisti, ma sarà sufficiente un disegno semplice ed esplicativo.
  14. Vanno indicate eventuali osservazioni utili alla descrizione dell’incidente e che non trovano spazio in un’altra parte del modulo blu.
  15. Nel punto 5 vanno apposte le firme dei conducenti.

Le informazioni accessorie

Dopo aver compilato i primi 15 campi, bisogna passare alle informazioni accessorie. Se sul luogo dell’incidente intervengono le forze dell’ordine, come Polizia, Carabinieri o Vigili Urbani, va segnato nel modulo.

È in questa sezione che vanno inseriti i dati anagrafici delle persone presenti al momento dell’incidente e che si sono rese disponibili per una testimonianza. Vanno indicati qui anche i dati del proprietario del mezzo, ma solo se si tratta di una persona diversa dall’assicurato.

Queste informazioni aggiuntive non sono obbligatorie e nel caso in cui non siano necessarie, basta lasciare in bianco i campi corrispondenti.

Indicazioni utili per la compilazione

Una volta compilata la denuncia di sinistro con il modulo di constatazione amichevole, non è più possibile modificarla. Conviene quindi prestare la dovuta attenzione in fase di compilazione, così da non commettere errori, soprattutto quando si riportano le targhe dei veicoli.

Per quanto riguarda la sezione dedicata ai dati di entrambi i veicoli, bisogna identificarne uno come veicolo A e l’altro come veicolo B. Sotto ai dati dei mezzi, bisogna alla stesso modo compilare i campi relativi ad entrambi i conducenti.

In caso di difficolta nella compilazione, si possono seguire le istruzioninell’ultima pagina del modulo blu. Se dovessero ancora rimanere dei dubbi, è possibile contattare il servizio sinistri della propria compagnia assicurativa tramite il numero verde messo a disposizione del contraente.

Cosa fare se manca l’accordo tra le parti

Quando la dinamica dell’incidente non risulta abbastanza chiara, è possibile che non ci sia accordo tra le parti. Anche in questo caso il conducente di ciascun mezzo potrà compilare il modulo di constatazione amichevole e presentare una richiesta di risarcimento danni.

In questi casi sarà molto difficile che la controparte apponga la propria firma sul modulo e i tempi per l’accertamento della responsabilità si allungano un po’. Non è obbligatorio presentare un CID firmato anche dal conducente dell’altro veicolo, ma è importante che la denuncia di sinistro sia compilata in tutte le parti.

Per semplificare la ricostruzione dei fatti può essere utile anche fare delle foto, che andranno allegate al modulo blu. Solo dopo le foto sarà possibile contattare l’assistenza stradale per far spostare il proprio veicolo dalla strada, nel caso in cui abbia subito dei danni al motore e non siano in condizioni di marciare.

Quando il sinistro è avvenuto in presenza di testimoni, in caso di disaccordo può essere determinante il loro intervento. La dichiarazione dei testimoni va allegata al CID insieme ad una copia del loro documento d’identità. Questi documenti possono essere inviati alla compagnia anche in formato digitale.

Anche l’intervento delle autorità è molto importante per offrire una valutazione obiettiva della dinamica dell’incidente.

Le tempistiche della constatazione amichevole

Il modulo di constatazione amichevole va presentato nei tempi e nelle modalità previste dal codice di assicurazione. In particolare il CID deve essere trasmesso entro 3 giorni dal sinistro alla propria compagnia assicurativa. In caso di accordo tra le parti i tempi per la gestione del sinistro sono abbastanza rapidi, anche grazie al processo di dematerializzazione dei fascicoli.

Dopo la presentazione del CID seguirà una fase in cui le rispettive compagnie assicurative dialogano tra loro, ma i rimborso dei danni in genere arriva entro 30 giorni dalla data dell’incidente.

Quando manca l’accordo tra le parti, il danneggiato potrà ricevere il rimborso solo dopo 60 giorni. Questo mese ulteriore sarà necessario per nominare le varie figure che intervengono nelle pratiche (come il perito, il liquidatore ed eventualmente un avvocato nominato dagli assicurati che richiedono tutela legale), espletare le perizie e presentare le contestazioni.

I tempi per la liquidazione del danno invece si allungano ancora un po’ in presenza di infortuni. È bene precisare che in questo caso bisogna deve allegare al modulo blu anche il certificato medico, sia in caso di infortuni al conducente che ad uno dei passeggeri.

Cosa accade dopo la constatazione amichevole

Così come previsto dal codice delle assicurazioni e precisato nell’informativa precontrattuale, dopo l’incidente va aggiornato lo storico dei sinistri nell’attestato di rischio di entrambi gli assicurati.

L’attribuzione della responsabilità civile ad uno dei veicoli assicurati, comporta un aggiornamento della classe di merito e di conseguenza anche un innalzamento del premio assicurativo. Nel caso in cui chi usufruisce della classe di merito di un familiare per effetto della legge Bersani sia responsabile per un sinistro, non ci saranno conseguenze per la persona dalla quale è stata ereditata la classe di merito.

La classe di merito del danneggiato, nel caso in cui sia stata totalmente esclusa la sua responsabilità, non subirà alcuna modifica. Riceverà il rimborso diretto dalla propria assicurazione per i danni coperti. Capita a volte che non tutti i danni ricevano copertura, come ad esempio la rottura dei cristalli, per i quali è prevista una polizza dedicata. Se esiste una particolare convenzione, il danneggiato potrà rivolgersi alle carrozzerie convenzionate per le riparazioni.