Brexit: cosa accadrà agli assicurati con imprese UK?

A breve molti assicurati potrebbero ricevere una lettera…

In vista della Brexit, nelle prossime settimane, gli italiani che hanno sottoscritto una polizza, di qualunque tipo (dall’rc auto e moto fino all’assicurazione casa e vita) con una compagnia che ha la sua sede legale nel Regno Unito potrebbero ricevere una comunicazione.importazione-auto-gb

L’Ivass, l’Istituto che vigila sull’operato delle compagnie assicurative, ha in questi giorni inviato una raccomandazione alle compagnie inglesi autorizzate ad operare in Italia affinché provvedano a informare i loro assicurati sugli effetti dell’uscita del Regno Unito dalla Ue. A suggerire questa strada era stata già nel mese di giugno l’Autorità europea delle assicurazioni (EIOPA) ricordando i doveri di informazione delle imprese di assicurazione.

L’Authority europea aveva infatti sollecitato le compagnie inglesi a comunicare agli assicurati sia il possibile impatto della Brexit sui contratti assicurativi in essere, sia le misure adottate per garantire, dopo la Brexit, la continuità del servizio e l’esecuzione dei contratti stipulati.

Per tutelare i clienti italiani, quindi, le compagnie inglesi devono comunicare le modifiche pianificate per assicurare che non vi sia alcuna interruzione nel servizio fornito nel nostro Paese.

In pratica dovranno, ad esempio, comunicare la modifica della forma societaria, l’eventuale spostamento della sede legale in altro Paese Ue, il trasferimento delle polizze ad altra compagnia di un altro Paese Ue con contestuale possibilità di recesso.

Che cosa potrebbe cambiare nel concreto per la clientela? Nonostante le incertezze relative alle modalità con cui avverrà la Brexit, e al rincorrersi di diverse ipotesi sugli accordi che il Regno Unito riuscirà o meno a raggiungere con la Ue, gli assicurati non vedranno venir meno le coperture già sottoscritte (che restano sempre valide), ma potrebbero doversi rivolgere a un’altra compagnia nel caso in cui la loro polizza venga ceduta da quella con cui era stata stipulata originariamente.

Il trasferimento della polizza ad un’altra compagnia non limiterà o modificherà le coperture assicurative esistenti né l’importo dei premi, tuttavia gli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali tra i clienti e le compagnie assicurative dipenderanno anche dalla legislazione nazionale applicabile al contratto di assicurazione.

I contratti rimarranno validi, ma la capacità delle imprese del Regno Unito di fornire i propri servizi assicurativi agli altri Stati membri dell’Unione Europea cambierà e dipenderà dai piani di azione che ciascuna impresa ha adottato o sta adottando per assicurare la continuità dei servizi.

Proprio per superare questo momento di incertezza ed evitare che ad essere danneggiati dalla mancanza di informazioni siano proprio gli assicurati, l’Ivass, (che ricordiamo vigila sull’operato di tutte le compagnie assicurative attive nel nostro Paese, e quindi anche di quelle che hanno sede legale all’estero, ma sono abilitate ad operare in Italia), sul suo sito ha risposto già ad alcune delle possibili domande.

L’Ivass in particolare ribadisce con forza che non vi è motivo di chiudere un contratto di assicurazione solo a causa della Brexit perché dipende dalle specificità del singolo contratto.

“L’impresa di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto o l’intermediario assicurativo che lo ha proposto possono comunque fornire maggiori indicazioni e dare supporto nella valutazione delle varie opzioni. Il riscatto anticipato della polizza o la sua cessazione potrebbero essere svantaggiosi, ad esempio per le polizze vita a lungo termine, se la polizza prevede penali di riscatto o se offre rendimenti finanziari più elevati rispetto a quelli attuali di mercato”.

Che fare in caso di dubbi? Ci sono due alternative: se la domanda riguarda il proprio contratto occorre contattare l’impresa di assicurazione UK con la quale è stata stipulata la polizza, oppure occorre mettersi in comunicazione con l’intermediario (l’agente e altri operatori) attraverso il quale è stata acquistata.

Nel caso invece di richieste di approfondimento su temi generali, relativi all’impatto della Brexit sui contratti assicurativi, è possibile contattare il Contact Center dell’IVASS al numero verde 800.486.661

Tratto da Facile.it

Il seggiolino anti abbandono diventa obbligatorio

La nuova legge entrerà in vigore a luglio 2019

La Camera e il Senato hanno approvato in via ufficiale solamente qualche giorno fa il disegno di legge che vede l’obbligo per gli automobilisti con a bordo un bambino la dotazione di seggiolini antiabbandono. A partire dal 1 luglio 2019 in Italia ogni genitore che intende trasportare all’interno della propria auto un bambino dovrà necessariamente munirsi di tale dispositivo di assistenza.Baby and Mother Strapping in Carseat

Non più solo premi dell’Rc Auto, bolli e revisioni, tra qualche mese i genitori guidatori della nostra Penisola dovranno fare i conti con questa grande novità che si caratterizza per essere un ulteriore passo in avanti verso una maggiore sicurezza sulle carreggiate. Sarà il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che adesso dovrà definire le specifiche tecniche che questo seggiolino con sensore dovrà avere.

Si tratta in realtà di un prodotto già presente sul mercato, messo a punto da alcune aziende produttrici di seggiolini in collaborazione con grandi marchi specializzati in dispositivi mobile, ma a mancare fino a questo momento era stato l’obbligo legislativo. A partire dalla prossima estate il seggiolino anti abbandono diventerà obbligatorio per tutti coloro che trasportano bambini fino ai 4 anni e sarà indispensabile che tale strumento rispetti tutta quella serie di caratteristiche che ne faranno un oggetto omologato. La strada è ancora lunga, mancano una serie di tappe essenziali di questo iter, ma adesso se ne intravede una fine; tra le proposte più interessanti in questo senso che dovranno essere valutate c’è la possibilità da parte del Ministero di creare uno specifico fondo, con lo scopo di aiutare nel concreto i genitori nell’acquisto di tale bene.

Questo semplice dispositivo è stato studiato per rilevare la presenza di un bambino attraverso un sensore, ma le opportunità che le nuove tecnologie e gli stessi smartphone offrono sono molteplici. Si potrà, ad esempio, collegare il proprio telefono al veicolo in modo da far partire un allarme se il bambino venisse chiuso nell’auto, fino alle possibilità di geolocalizzazione del mezzo con l’invio in automatico di messaggi ad una serie di destinatari.

Tratto da Facile.it

Rc obbligatoria per tutti i veicoli, anche quelli non circolanti

Grandi novità in vista per tutti i guidatori: nel giro di poche settimane si potrebbe dire addio per sempre alle polizze sospendibili, sia Rc Auto che Rc Moto. Lo scorso 4 settembre, infatti, una sentenza della Corte europea di giustizia si è espressa su questo fronte, a seguito di un incidente mortale avvenuto in Portogallo che aveva coinvolto un uomo alla guida di un veicolo fermo in garage non assicurato.assicurazioni-generico

La decisione di rendere obbligatoria l’assicurazione auto (o moto) anche per i veicoli che non circolano sulle carreggiate, ma che sarebbero idonei a farlo, apre la strada a una serie di riflessioni. Nel nostro paese, infatti, sono molti i guidatori che utilizzano le coperture sospendibili, in particolare per i mezzi a due ruote. Il vantaggio di questi prodotti è grande: consentono infatti di congelare l’assicurazione nei momenti di non utilizzo del veicolo, e riattivarla al bisogno, in modo da risparmiare anche cifre considerevoli rispetto al premio assicurativo.

Alla base della sentenza della Corte, che ha imposto agli Stati membri di aggiornare i loro regolamenti, ci sarebbe un semplice dato di fatto: indipendentemente dall’utilizzo discontinuo o meno del mezzo, chiunque possieda un’auto o una moto idonea a circolare su strada deve provvedere a stipulare una copertura Rc. Anche se il veicolo è tenuto in garage, dunque, deve essere assicurato. Una novità che tocca da vicino specialmente i motociclisti che, in molti casi, preferiscono sospendere nei periodi invernali la polizza per poi riattivarla con la bella stagione.
Non solo, se questa introduzione dovesse rendersi ufficiale le compagnie e gli operatori del settore dovrebbero regolarsi di conseguenza, con l’ideazione ad esempio di nuovi prodotti assicurativi, pensati per i veicoli fermi. Si tratta senza dubbio di una possibilità, questa, che renderà non poco in termini economici alle imprese assicurative, ma al contempo potrebbe essere un utile strumento per la lotta all’evasione assicurativa dal momento che ogni veicolo immatricolato dovrà essere in regola con la polizza.

Tratto da facile.it

 

AUTO INCIDENTATA: COSA FARE QUANDO L’ASSICURAZIONE NON COPRE IL DANNO

Anche se molti assicurati non lo sanno, la polizza auto non copre tutti danni subiti dal veicolo. Le ipotesi che possono escludere o limitare la copertura assicurativa sono diverse: scopriamo insieme quali sono e cosa si può fare in questi casi

It's an emergency - please come quickly

Quando stipuliamo una polizza RC auto siamo convinti che in caso di incidente tutti i danni saranno liquidati dall’assicurazione, ma in alcuni casi la compagnia assicurativa non è tenuta a risarcire il danno.

Per evitare sorprese, è buona abitudine leggere con attenzione il contratto prima di firmarlo, così da conoscere i danni che sono coperti e quelli che rimangono a nostro carico.

  • Come fare richiesta di risarcimento danni

La procedura da seguire passo passo

  • Le tempistiche del risarcimento danni

Quanto si deve aspettare per ottenere il risarcimento

  • Quando è previsto il rimborso parziale

Tutte le ipotesi che limitano la copertura assicurativa

  • Quando l’assicurazione non copre il danno

Ecco i casi in cui la copertura è esclusa


Come fare richiesta di risarcimento danni

La procedura di risarcimento danni in seguito ad un sinistro stradale va avviata se si pensa di avere ragione, anche se solo in parte. In caso contrario non sarà dovuto nessun risarcimento ed è probabile che sarà la stessa compagnia a dover risarcire il danno alla controparte.

Da quando è stata introdotta la procedura di risarcimento diretto, la pratica è diventata più facile e veloce, perché il conducente presenta la richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia assicurativa e non a quella della controparte.

Bisogna tenere a mente che il risarcimento diretto è soggetto ad alcuni vincoli, per esempio è possibile solo se le macchine convolte nell’incidente stradale sono solo due, in caso contrario bisognerà rivolgersi all’altra compagnia assicurativa.

Per la denuncia di sinistro si può utilizzare il modulo di constatazione amichevole (CAI/CID). Qui sono già presenti i vari campi da compilare, in modo da fornire all’agenzia tutti i dati necessari.

Nel modulo bisogna indicare i dettagli che riguardano il sinistro, come il luogo, la data, l’ora e le informazioni relative alla propria auto. Bisogna anche indicare se è stato necessario l’intervento della polizia stradale o di altre autorità e, se possibile, allegare la dichiarazione dei testimoni che hanno assistito all’incidente stradale.

Nel caso in cui ai danni al veicolo si aggiungono anche eventuali lesioni al conducente o ai passeggeri, è necessario fornire tutta la documentazione necessaria per ottenere il relativo indennizzo, come il verbale del pronto soccorso, i dati del danneggiato e l’eventuale consulenza di parte del medito legale.

Le tempistiche del risarcimento danni

Per ottenere un risarcimento, anche se parziale, il conducente che ha presentato la richiesta alla propria compagnia, dovrà attendere i tempi tecnici per la verifica della responsabilità del sinistro. La compagnia assicurativa nominerà un perito che farà tutti i controlli del caso e la perizia.

Queste verifiche sono necessarie per capire chi è il responsabile del sinistro. La compagnia comunicherà l’esito della procedura e l’offerta di risarcimento dopo soli 30 giorni, ma unicamente nel caso in cui il modulo di constatazione amichevole sia stato firmato da entrambi i conducenti.

Firmare il modulo non è obbligatorio per la controparte e in mancanza della doppia firma i tempi per definire chi ha torto si allungano e possono arrivare a 60 giorni. L’attesa si prolunga fino a 90 giorni solo nel caso in cui sia stata presentata anche una richiesta di risarcimento per infortuni alle persone.

In caso di distruzione del veicolo in seguito a incidente, il risarcimento sarà pari al valore commerciale del veicolo. È importante tenere in considerazione che il valore del veicolo è valutato prendendo in considerazione la sua età e lo stato di manutenzione.

Quando è previsto il rimborso parziale

A volte sono le stesse clausole del contratto a escludere la copertura assicurativa completa. Vediamo allora in quali ipotesi la polizza assicurativa prevede l liquidazione parziale del danno.

Il prezzo della polizza auto di base non comprende, ad esempio, i danni che si verificano in seguito all’uscita di strada. La vettura incidentata in queste condizioni riceve copertura assicurativa solo in caso di polizza kasko, una garanzia accessoria non inclusa nella polizza tradizionale.

Le riparazioni presso la carrozzeria e l’officina meccanica saranno quindi interamente a carico dell’assicurato. Anche in questo caso sarà comunque possibile usufruire dell’assistenza stradale offerta dalla compagnia.

Un’ipotesi molto simile riguarda il danneggiamento dei cristalli della macchina, che può verificarsi in caso di furto quando l’auto è parcheggiata o anche in caso di sinistro. Il risarcimento del danno anche in questa ipotesi è previsto solo se è stata sottoscritta una polizza cristalli, che è una delle garanzie accessorie più richieste.

Il rimborso può essere parziale anche in caso di franchigia, un importo fisso che rimane a carico dei clienti in caso di incidente. Si possono verificare situazioni diverse a seconda se la franchigia prevista sia assoluta o relativa.

La franchigia assoluta prevede che l’importo prefissato sia sempre a carico dell’assicurato anche se è lui ad avere la responsabilità del sinistro. Se la franchigia è di 300€ e il danno è pari a 500€, l’assicurazione provvederà solo al pagamento di 200€ a titolo di risarcimento.

La franchigia relativa prevede che solo gli importi superiori alla franchigia siano a carico della compagnia assicurativa, mentre quelli pari o inferiori all’importo prefissato per la franchigia rimarranno a carico del conducente.

La previsione di una franchigia va valutata molto bene, perché è vero che fa abbassare il premio assicurativo da pagare, ma potrebbe costare molto di più all’assicurato.

Quando l’assicurazione non copre il danno

Il contratto di assicurazione può escludere totalmente il rimborso quando prevede una clausola di esclusione, che elenca tutte le ipotesi in cui il risarcimento non è previsto. Per valutare se accettare o meno una simile clausola, il cliente deve leggere con molta attenzione tutte le condizioni.

La copertura totale del danno può essere esclusa anche in presenza di un diritto di rivalsa. Se ad esempio gli incidenti si verificano quando i conducenti sono senza patente o stanno guidando sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, il risarcimento è escluso in presenza del relativo diritto di rivalsa.

Quando è previsto il diritto di rivalsa, in caso di danni all’autovettura, le spese saranno interamente a carico dell’automobilista.

Oltre alle sanzioni previste dalla legge, l’incidente provocato dall’assicurato sarà registrato nell’attestato di rischio e comporterà un adeguamento della classe di merito.

Il diritto di rivalsa rappresenta una forma di tutela per le stesse compagnie assicurative da comportamenti non conformi alle regole della strada, ma al tempo stesso è un modo per spingere i conducenti ad essere più prudenti e rispettosi del Codice.

 

Articolo tratto da linear. it

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In arrivo gli Sconti Obbligatori sull’RC Auto grazie alla scatola nera

Settembre 2018 potrebbe essere il mese dell’introduzione dei famosi sconti obbligatori sulla Rc auto, previsti per chi fa montare sulla propria vettura la scatola nera auto o altri dispositivi analoghi, come l’alcolock. La bozza del decreto è infatti apparsa in pubblica consultazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture per gli opportuni rilievi e dovrebbe diventare operativo in tempi molto brevi.

Mother And Children Relaxing In Car During Road Trip

In ogni caso il grosso è fatto, a cominciare dai criteri di calcolo degli sconti (uno di tipo tecnologico e l’altro basato sul curriculum del conducente), e al momento restano da sistemare solo alcuni dettagli che riguardano in special modo la privacy, uno dei punti più delicati dell’intero decreto. Per ora, si legge sul Sole 24 Ore, è stato ribadito il divieto della raccolta e dell’utilizzo di dati personali in maniera sproporzionata rispetto alle finalità tariffarie e di ricostruzione dei sinistri stradali che sono riconosciute a scatola nera e dispositivi simili. Un’indicazione forse troppo generica che, secondo l’opinione di alcuni, meriterebbe ulteriori approfondimenti.

La bozza del decreto ministeriale è stata redatta tenendo conto delle possibili evoluzioni della tecnologia. Ciò vuol dire, per esempio, che oltre alla scatola nera auto vera sono citati ulteriori dispositivi che quasi certamente comprenderanno anche i futuri telepass, navigatori e smartphone in modalità smart road, ovvero dotati di tutta una serie di sensori e sistemi che consentono di trasmettere e ricevere segnalazioni e altri input dalle vetture in transito.

Lo sviluppo di tali futuristici dispositivi dovrebbe agevolare pure l’agognato superamento dell’attuale sistema bonus-malus, giudicato ormai non più adeguato, a vantaggio di un altro che faccia realmente pagare ciascun assicurato per quanto e per come guida il proprio veicolo o altri mezzi di trasporto, come le auto del car sharing.

Articolo tratto da Facile.it

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CONSTATAZIONE AMICHEVOLE: CHE COS’È, COME FUNZIONA E COME VA COMPILATA

Tutto quello che bisogna sapere sul Modulo blu

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  • Cos’è la constatazione amichevole
    Semplifica la procedura per la denuncia del sinistro.
  • La compilazione del modulo blu
    Scopri come compilare tutti i campi del CAI e del CID
  • I campi da compilare nel modulo di constatazione amichevole
    Ricordati di compilare tutti i 15 campi che ti elenchiamo di seguito.
  • Le informazioni accessorie
    Sono intervenute le forze dell’ordine? Ci sono testimoni?
  • Indicazioni utili per la compilazione
    Puoi sempre contattarci per ricevere aiuto, informazioni e supporto in caso di sinistro.
  • Cosa fare in caso di disaccordo
    Qualche suggerimento utile per semplificare la ricostruzione dei fatti in caso non ci sia accordo tra le parti.
  • Le tempistiche della constatazione amichevole
    Tempi rapidi in caso di accordo tra le parti i tempi, anche grazie al processo di dematerializzazione dei fascicoli.

La constatazione amichevole è quel modulo blu che la maggior parte degli automobilisti conserva nello sportello del cruscotto. In quanti sanno davvero come funziona e come si compila? In caso di sinistro è un documento molto utile, quindi è meglio non farsi trovare impreparati e capire in che modo utilizzarlo.


Cos’è la constatazione amichevole

Il modulo di constatazione amichevole serve ad avere una visione chiara della dinamica dell’incidente, in modo tale da individuare la responsabilità dei conducenti coinvolti e, se possibile, ottenere il risarcimento diretto da parte della propria compagnia assicurativa.

Per identificarlo si usano anche due diverse sigle: modulo CAI, constatazione amichevole di incidente, e CID, convenzione indennizzo diretto. L’obiettivo del modulo è quello di semplificare la procedura per la denuncia del sinistro, inserendo tutte le informazioni necessarie.

I benefici per gli automobilisti non sono di poco conto e per questa ragione il CID non dovrebbe mancare mai all’interno dell’auto.

La compilazione del modulo blu

Per compilare il modulo di constatazione amichevole, bisogna riempire tutti i campi pertinenti. Bisogna ricordare che in caso di incidente tra 2 veicoli basta un unico modulo, mentre se i veicoli dovessero essere 3, allora servirà un modulo in più.

La prima parte del modulo CAI è dedicata ai dati generali che servono per circoscrivere data e luogo dell’incidente, ma anche a individuare la presenza di danni a cose o persone e la presenza di eventuali testimoni.

La seconda parte è quella più articolata e contiene i dati specifici di ogni veicolo, dal conducente alla compagnia assicurativa. È qui che vanno indicate le circostanze dell’incidente, che devono essere descritte nei dettagli e rappresentate anche graficamente.

La terza e ultima parte è dedicata a tutte le altre informazioni che possono riguardare l’intervento di una pubblica autorità e i dati anagrafici di eventuali testimoni e feriti. In questa sezione vanno inserite anche le generalità del proprietario del mezzo, ma solo diverso rispetto all’intestatario della polizza assicurativa.

I campi da compilare nel modulo di constatazione amichevole

Le prime due sezioni del modulo, che sono quelle più corpose, prevedono la compilazione di 15 punti, a cui vanno ad aggiungersi anche quelli dedicati alle informazioni accessorie. Ecco nel dettaglio, punto per punto, come compilare il modulo con i seguenti dati:

  1. Nel primo punto vanno indicati la data e l’ora del sinistro.
  2. Bisogna scrivere il luogo dell’incidente, specificando il comune, la provincia e l’indirizzo esatto.
  3. Nel terzo punto è possibile indicare la presenza di eventuali feriti. Se ci sono stati feriti, bisogna bassare la casella Sì, anche se si tratta di lesioni di lieve entità. In caso contrario bisogna barrare la casella NO.
  4. Va segnato se l’incidente ha provocato danni ad altri veicoli, oltre a quelli direttamente coinvolti nel sinistro, oppure ad oggetti diversi da veicoli. In questi casi bisogna precisare chi o cosa è stato danneggiato.
  5. Nel punto 5 vanno inseriti i dati relativi ai testimoni. Nello specifico, bisogna indicare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Bisogna anche specificare se questi testimoni erano trasportati in uno dei veicoli coinvolti.
  6. Con i punto 6 ha inizio la sezione dedicata ai dati di ciascun mezzo, sia che si tratti di furgoni, auto e moto. Qui vanno scritti i dati anagrafici del contraente e in particolare bisogna precisare nome, cognome, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di residenze, numero di telefono o e-mail.
  7. Vanno indicati i dati del veicolo, che viene identificato attraverso la marca e il modello, la targa dell’auto, il numero di telaio e lo stato di immatricolazione. Se è presente anche un rimorchio, bisogna compilare anche i suoi dati. Tutti questi dati possono essere reperiti dal foglio di circolazione.
  8. Occorre scrivere i dati della compagnia assicurativa e a questo scopo può essere utile ricopiare le informazioni contenute nel contrassegno di assicurazione. In particolare servono la denominazione della compagnia, il numero di polizza, il numero della carta verde, la validità del certificato di assicurazione, i dati dell’agenzia o dell’intermediario assicurativo. È necessario precisare anche se la polizza RC auto copre anche i danni materiali al veicolo.
  9. Al punto 9 si scrivono i dati del conducente. Oltre alle informazioni anagrafiche e relative alla residenza, bisogna anche indicare il numero della patente di guida, la sua tipologia (ad esempio A o B) e la validità. È possibile che il conducente e il contraente della polizza siano la stessa persona, ma questo campo va compilato in ogni caso.
  10. Nel punto 10 c’è la rappresentazione grafica di una moto, un’auto e un furgone. Qui bisogna indicare con una freccia qual è il punto d’urto iniziale.
  11. Bisogna descrivere i danni visibili del veicolo.
  12. Il punto 12, collocato nella parte centrale del primo foglio, è molto articolato e indica una serie di circostanze che possono essere utili alla descrizione della dinamica dell’incidente. Bisogna mettere una croce solo in corrispondenza delle caselle pertinenti.
  13. Nel punto 13 si trova un campo dedicato al disegno che dovrebbe rappresentare graficamente il momento dell’urto. Nello specifico occorre indicare il tracciato delle strade, la direzione di marcia dei veicoli, la loro posizione al momento dell’urto, i segnali stradali e i nomi delle strade. Non occorre essere artisti, ma sarà sufficiente un disegno semplice ed esplicativo.
  14. Vanno indicate eventuali osservazioni utili alla descrizione dell’incidente e che non trovano spazio in un’altra parte del modulo blu.
  15. Nel punto 5 vanno apposte le firme dei conducenti.

Le informazioni accessorie

Dopo aver compilato i primi 15 campi, bisogna passare alle informazioni accessorie. Se sul luogo dell’incidente intervengono le forze dell’ordine, come Polizia, Carabinieri o Vigili Urbani, va segnato nel modulo.

È in questa sezione che vanno inseriti i dati anagrafici delle persone presenti al momento dell’incidente e che si sono rese disponibili per una testimonianza. Vanno indicati qui anche i dati del proprietario del mezzo, ma solo se si tratta di una persona diversa dall’assicurato.

Queste informazioni aggiuntive non sono obbligatorie e nel caso in cui non siano necessarie, basta lasciare in bianco i campi corrispondenti.

Indicazioni utili per la compilazione

Una volta compilata la denuncia di sinistro con il modulo di constatazione amichevole, non è più possibile modificarla. Conviene quindi prestare la dovuta attenzione in fase di compilazione, così da non commettere errori, soprattutto quando si riportano le targhe dei veicoli.

Per quanto riguarda la sezione dedicata ai dati di entrambi i veicoli, bisogna identificarne uno come veicolo A e l’altro come veicolo B. Sotto ai dati dei mezzi, bisogna alla stesso modo compilare i campi relativi ad entrambi i conducenti.

In caso di difficolta nella compilazione, si possono seguire le istruzioninell’ultima pagina del modulo blu. Se dovessero ancora rimanere dei dubbi, è possibile contattare il servizio sinistri della propria compagnia assicurativa tramite il numero verde messo a disposizione del contraente.

Cosa fare se manca l’accordo tra le parti

Quando la dinamica dell’incidente non risulta abbastanza chiara, è possibile che non ci sia accordo tra le parti. Anche in questo caso il conducente di ciascun mezzo potrà compilare il modulo di constatazione amichevole e presentare una richiesta di risarcimento danni.

In questi casi sarà molto difficile che la controparte apponga la propria firma sul modulo e i tempi per l’accertamento della responsabilità si allungano un po’. Non è obbligatorio presentare un CID firmato anche dal conducente dell’altro veicolo, ma è importante che la denuncia di sinistro sia compilata in tutte le parti.

Per semplificare la ricostruzione dei fatti può essere utile anche fare delle foto, che andranno allegate al modulo blu. Solo dopo le foto sarà possibile contattare l’assistenza stradale per far spostare il proprio veicolo dalla strada, nel caso in cui abbia subito dei danni al motore e non siano in condizioni di marciare.

Quando il sinistro è avvenuto in presenza di testimoni, in caso di disaccordo può essere determinante il loro intervento. La dichiarazione dei testimoni va allegata al CID insieme ad una copia del loro documento d’identità. Questi documenti possono essere inviati alla compagnia anche in formato digitale.

Anche l’intervento delle autorità è molto importante per offrire una valutazione obiettiva della dinamica dell’incidente.

Le tempistiche della constatazione amichevole

Il modulo di constatazione amichevole va presentato nei tempi e nelle modalità previste dal codice di assicurazione. In particolare il CID deve essere trasmesso entro 3 giorni dal sinistro alla propria compagnia assicurativa. In caso di accordo tra le parti i tempi per la gestione del sinistro sono abbastanza rapidi, anche grazie al processo di dematerializzazione dei fascicoli.

Dopo la presentazione del CID seguirà una fase in cui le rispettive compagnie assicurative dialogano tra loro, ma i rimborso dei danni in genere arriva entro 30 giorni dalla data dell’incidente.

Quando manca l’accordo tra le parti, il danneggiato potrà ricevere il rimborso solo dopo 60 giorni. Questo mese ulteriore sarà necessario per nominare le varie figure che intervengono nelle pratiche (come il perito, il liquidatore ed eventualmente un avvocato nominato dagli assicurati che richiedono tutela legale), espletare le perizie e presentare le contestazioni.

I tempi per la liquidazione del danno invece si allungano ancora un po’ in presenza di infortuni. È bene precisare che in questo caso bisogna deve allegare al modulo blu anche il certificato medico, sia in caso di infortuni al conducente che ad uno dei passeggeri.

Cosa accade dopo la constatazione amichevole

Così come previsto dal codice delle assicurazioni e precisato nell’informativa precontrattuale, dopo l’incidente va aggiornato lo storico dei sinistri nell’attestato di rischio di entrambi gli assicurati.

L’attribuzione della responsabilità civile ad uno dei veicoli assicurati, comporta un aggiornamento della classe di merito e di conseguenza anche un innalzamento del premio assicurativo. Nel caso in cui chi usufruisce della classe di merito di un familiare per effetto della legge Bersani sia responsabile per un sinistro, non ci saranno conseguenze per la persona dalla quale è stata ereditata la classe di merito.

La classe di merito del danneggiato, nel caso in cui sia stata totalmente esclusa la sua responsabilità, non subirà alcuna modifica. Riceverà il rimborso diretto dalla propria assicurazione per i danni coperti. Capita a volte che non tutti i danni ricevano copertura, come ad esempio la rottura dei cristalli, per i quali è prevista una polizza dedicata. Se esiste una particolare convenzione, il danneggiato potrà rivolgersi alle carrozzerie convenzionate per le riparazioni.

INCIDENTE STRADALE e INDENNIZZO DIRETTO: QUANDO SI APPLICA E QUANDO NON È PREVISTO

L’indennizzo diretto dei danni semplifica la procedura per ottenere il risarcimento del danno, ma si applica solo a determinate condizioni. Ecco come funziona e quali sono le ipotesi di esclusione

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L’indennizzo diretto dei danni è una procedura che permette di accorciare i tempi per ottenere il risarcimento in caso di incidente. Bisogna tenere presente che non si applica sempre, ma sono previsti dei casi di esclusione da tenere a mente.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste questa procedura, in quali ipotesi è possibile ricevere l’indennizzo diretto e quando invece non è previsto e si può ricorrere solo alla procedura ordinaria.

Cos’è l’indennizzo diretto
Scopri in cosa consiste la procedura di risarcimento diretto

Qual è la procedura per richiederlo
Tutti i passaggi da seguire

Cosa deve contenere la richiesta
Ecco le informazioni e i documenti che non possono mancare

Risarcimento e tempistiche
Quanto tempo si deve aspettare per ottenere l’indennizzo

I casi di esclusione del risarcimento diretto
Le condizioni necessarie per l’applicazione della procedura

Cos’è l’indennizzo diretto
La procedura di indennizzo diretto dei danni è una modalità per richiedere un risarcimento che permette di giungere ad una conclusione della pratica in tempi piuttosto rapidi. La velocità della procedura è legata all’eliminazione di alcuni passaggi, così la pratica è più snella e nella migliore delle ipotesi il danno viene liquidato dopo soli 30 giorni dal sinistro stradale.

Prima dell’entrata in vigore del risarcimento diretto, il conducente del veicolo danneggiato dall’impatto doveva rivolgersi alla compagnia assicurativa della controparte per ottenere il pagamento dei danni subiti.

In questo caso potevano presentarsi alcune complicazioni, soprattutto se l’unico dato a disposizione era il numero di targa. Attraverso questa informazione, era necessario risalire alle generalità del contraente/proprietario (soprattutto nel caso in cui non le avesse fornite spontaneamente o si fosse dileguato nel traffico dopo l’incidente stradale) per poi individuare la compagnia di assicurazione del veicolo.

Il passaggio successivo prevedeva di contattare la compagnia della controparte e a quel punto chiedere il risarcimento danni. I tempi per ottenere l’indennizzo erano abbastanza lunghi, al punto di scoraggiare anche l’automobilista più paziente.

Con l’indennizzo diretto le cose sono decisamente cambiate perché l’assicurato può rivolgersi alla sua compagnia. Sulla base della responsabilità civile di un conducente o dell’altro, le compagnie stabiliranno in definitiva se la liquidazione del danno debba rimanere a carico di chi l’ha pagata oppure dell’altra.

La nuova procedura di indennizzo diretto permette al proprietario del veicolo che presenta la richiesta di risarcimento di avere come unico referente la propria compagnia assicurativa, in modo da evitare di fare la spola tra una compagnia e l’altra.

Qual è la procedura per richiederlo
In caso di sinistro il primo passo da fare è quello di compilare il modulo di constatazione amichevole (o CID). A volte è subito chiaro qual è il veicolo responsabile ed entrambi i conducenti sono disposti a firmare il modulo CID/CAI.

Quando invece la dinamica non è chiara, è probabile che uno dei due soggetti coinvolti si rifiuti di firmare. La buona notizia è che anche in questo caso è possibile avviare la procedura di risarcimento diretto.

In cosa consiste questa procedura? L’assicurato deve semplicemente contattare la propria compagnia assicurativa e presentare una denuncia di sinistro. Si tratta di una pratica di routine e l’agente assicurativo saprà guidare l’automobilista attraverso tutti i passaggi successivi.

Il conducente deve presentare sia il modulo di constatazione amichevole che una richiesta formale di risarcimento danni. La denuncia del sinistro, con tutta la documentazione necessaria, va consegnata alla compagnia attraverso una delle seguenti modalità:

tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
tramite fax;
tramite email.
Questo semplice adempimento è sufficiente per avviare la procedura di risarcimento diretto. Se la documentazione è completa e l’assicurato ha fornito tutte le informazioni necessarie, la compagnia nominerà un perito che controllerà i mezzi di persona e poi verrà presentata una proposta di risarcimento all’assicurato che ha subito il danno.

Sebbene venga sempre presentata una richiesta di risarcimento completo, non è detto che la richiesta venga accolta. È possibile, infatti, che entrambi i veicoli coinvolti abbiano una parte di responsabilità e di conseguenza il danno può essere risarcito solo per una determinata percentuale.

Cosa deve contenere la richiesta
Il proprietario del mezzo che pensa di avere ragione e che avvia la procedura per ottenere l’indennizzo diretto, deve assicurarsi che la richiesta sia completa in ogni sua parte. A seconda del danno per cui si chiede il risarcimento, andranno presentati documenti diversi.

Nell’ipotesi più semplice la collisione ha comportato dei danni solo per i veicoli e non per le persone. A volte si verificano anche danni fisici e anche per questi è possibile chiedere un indennizzo. Infine è possibile chiedere anche il risarcimento dei danni subiti dalle cose trasportate sul veicolo.

La parte più importante della documentazione è sempre il modulo CAI/CID e i dati che devono essere indicati sono questi:

Le generalità di entrambi i conducenti, ma quando non si conoscono i dati anagrafici della controparte si possono indicare anche solo quelli del richiedente;
I dati relativi ai veicoli coinvolti, in particolare la targa e il modello;
I dettagli relativi al luogo, al giorno e all’orario in cui è avvenuto il sinistro;
Tutte le informazioni necessarie a ricostruire la dinamica dell’incidente, compresa la rappresentazione grafica della collisione;
Le generalità di eventuali testimoni presenti;
Le indicazioni relative agli eventuali interventi degli organi di polizia;
La segnalazione di eventuali feriti, anche se si tratta di lesioni lievi, con l’indicazione dei loro dati anagrafici (bisogna indicare anche se sono intervenuti i mezzi di primo soccorso).
Queste informazioni contenute nel CID vanno integrati con altre informazioni. Se ad esempio erano presenti dei testimoni, è necessario allegare la loro testimonianza scritta, insieme ad una copia di un loro documento d’identità e codice fiscale.

La testimonianza deve essere dettagliata e il testimone deve raccontare con sincerità cosa ha visto e sentito. È meglio inserire quanti più dettagli si conoscono, soprattutto quelli relativi alla dinamica del sinistro e alla lettura delle targhe dei veicoli.

Il richiedente, oltre alla richiesta di risarcimento, deve inviare o consegnare anche un’autocertificazione con i propri dati reddituali. In caso di danni alle cose trasportate, può essere utile indicare anche il loro valore approssimativo.

Se ci sono stati dei feriti, bisogna allegare una copia del verbale del pronto soccorso ed un eventuale referto del medico legale. Le pratiche più complesse includono anche una richiesta di risarcimento per il danno biologico e in questi casi è consigliabile avvalersi dell’assistenza di un legale specializzato (ma bisogna sostenere anche le spese legali).

Risarcimento e tempistiche
Dopo che è stata presentata una richiesta di indennizzo diretto, completa di tutta la documentazione, è necessario aspettare i tempi tecnici per definire quale veicolo ha la colpa e quale ha ragione. A questo scopo la prassi prevede che vengano effettuate perizie sui mezzi e sul luogo dell’incidente.

Quando entrambi i conducenti hanno firmato il modulo CAI/CID, l’offerta di risarcimento arriva in soli 30 giorni. Una volta accettata la proposta, l’assicurato danneggiato dell’incidente riceverà quindi il rimborso richiesto dalla propria compagnia.

I tempi sono leggermente più lunghi quando solo uno dei due conducenti ha firmato il modulo di constatazione amichevole. In questo caso la pratica dovrebbe concludersi nel giro di 60 giorni.

Se invece si sono verificati degli infortuni ed è stato richiesto anche un risarcimento per danni fisici, bisogna attendere fino a 90 giorni affinché la compagnia assicurativa provveda a risarcire il danno.

Il risarcimento non potrà superare il massimale previsto dal contratto. Il responsabile del sinistro subirà un incremento della classe di merito ed è molto probabile che il premio assicurativo della sua polizza RCA salirà.

I casi di esclusione del risarcimento diretto
L’indennizzo diretto è possibile solo in presenza di determinate condizioni. Quando manca anche solo una di queste condizioni, è necessario avviare la procedura tradizionale. Vediamo quindi quali sono:

Ubicazione in Italia. È necessario che il sinistro si sia verificato sul suolo italiano oppure nella Repubblica di San Marino o a Città del Vaticano;
Immatricolazione e assicurazione in Italia. I mezzi coinvolti devono essere regolarmente assicurati e immatricolati in Italia;
Tipo di veicolo. I mezzi coinvolti devono avere un motore e sono esclusi i veicoli agricoli, mentre invece la procedura è ammessa per motocicli e ogni ciclomotore;
Nessuna lesione grave. In presenza di feriti, l’indennizzo diretto è possibile solo se si tratta di lesioni di lieve entità che non comportano un’invalidità permanente superiore al 9%;
Contatto tra i veicoli. È importante che ci sia stato un contatto diretto tra i mezzi e se il danno è stato causato da un oggetto o del materiale caduto da un veicolo, non è prevista l’applicazione della procedura di indennizzo diretto;
Residenza in Italia. Entrambi i conducenti devono avere la residenza in Italia;
Collisione solo tra due veicoli. Se l’incidente ha visto il coinvolgimento di più di due veicoli, la prassi dell’indennizzo diretto non è esperibile.

Tratto da Linear.it

https://assiconsergroup.wordpress.com/

 

Come si legge il libretto di circolazione dell’auto

Tra i documenti da portare sempre con sé quando sei alla guida di un mezzo, il libretto di circolazione è fondamentale. Ma cosa significano quei numeri e quelle sigle che contiene? Scopriamo come interpretarli per conoscere le informazioni del veicolo

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Anche le automobili hanno un proprio documento di riconoscimento che prende il nome di libretto o carta di circolazione. Si tratta di un foglietto pieno di sigle e numeri incomprensibili per la maggior parte delle persone, ma che risultano indispensabili per conoscere le informazioni relative al mezzo in questione.

Ognuna delle quattro facciate contiene i dati dell’auto, che certificano la sua idoneità a circolare su strada. Ecco perché se durante un controllo della polizia municipale si è sprovvisti di questo documento o della patente, si rischiano pene molto severe. Ma cerchiamo di approfondire l’argomento per imparare a interpretare il suo contenuto.

Perché è utile saper leggere la carta di circolazione
Ecco le ragioni per cui dovresti sempre conoscere i dati della tua vettura

Come si legge?
Scopri la che serve a suddivisione in quadranti

Come leggere i quadranti
Cosa c’è scritto nei vari quadranti

Sigle e numeri: scopriamo il loro significato
Tutti i dati del libretto di circolazione nel dettaglio

Rischi di una scarsa conoscenza del libretto di circolazione
Le sanzioni e i pericoli a cui ti esponi

Perché è utile saper leggere la carta di circolazione
Il libretto di circolazione è quel documento che permette l’omologazione di tutte le automobili a determinati standard europei. Nasce da una specifica direttiva, la 1999/37/CE del 29/4/1999, e i suoi codici sono universali e validi in ogni paese all’interno della comunità europea.

Viene rilasciato al momento dell’immatricolazione dell’auto dalla Motorizzazione Civile e deve essere aggiornato ogni volta che si effettua un passaggio di proprietà. In questo caso basta apporre sul retro della carta un tagliando adesivo che attesta l’avvenuta modifica.

Il proprietario dell’auto deve necessariamente tenere il libretto di circolazione all’interno del mezzo, anche senza conoscerne realmente il significato. È più indicato però saperlo leggere, per non trovarsi impreparato in determinate situazioni. Vediamo insieme qualche caso specifico.

Se la macchina necessita di pezzi di ricambio non è possibile procedere alla sostituzione o riparazione se non si è capaci di leggere la carta di circolazione. Ad esempio, se bisogna cambiare i pneumatici, non si può comprarli a caso ma si devono rispettare determinati criteri che valgono per il tipo di automobile che si possiede. Attraverso una corretta lettura del documento si può stabilire il tipo di gomme ideali, se estive o invernali.

Sulla carta di circolazione sono presenti anche dei dati fondamentali per i neopatentati. I giovani che hanno preso da poco la patente devono sottostare a diverse limitazioni che riguardano la potenza specifica del veicolo (rapporto tra peso e potenza) e questa è un’informazione registrata all’interno del libretto.

Ma esistono altri motivi che rendono utile conoscere la legenda alfa-numerica riportata al suo interno. Conoscere la carta di circolazione significa conoscere la propria autovettura: targa, data di prima immatricolazione, dati del proprietario, categoria del veicolo, caratteristiche del motore ed emissioni inquinanti sono solo alcune delle voci presenti.

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Come si legge?
Guardando con attenzione il libretto di circolazione si notano subito due diverse facciate suddivise in quattro quadranti. La parte più importante è la facciata frontale, che contiene le informazioni della vettura e quelle relative al proprietario.

Ogni dicitura presente ha un suo preciso significato. Per chi non ha dimestichezza con i codici riportati nella carta di circolazione, nella parte posteriore c’è una legenda che spiega cosa vogliono dire le diverse voci. Inoltre, il retro è anche lo spazio adibito ai vari aggiornamenti relativi al trasferimento di proprietà e alle revisioni effettuate.

Come leggere i quadranti
Ogni quadrante del libretto di circolazione ha le sue caratteristiche e descrive aspetti differenti dell’automobile.

Guardiamo da vicino cosa contengono:

Nel primo quadrante (in alto a sinistra) troviamo i dati del mezzo e del suo intestatario. Sullo sfondo della sigla che documenta lo stato membro che ha emesso il documento, si trovano poi il numero del libretto, il numero e la data di immatricolazione e la targa del veicolo. In Italia, la sigla di riferimento è Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel secondo quadrante si trovano le caratteristiche tecniche, insieme alle informazioni che riguardano la marca e il modello dell’auto. Si troveranno la denominazione commerciale del modello, il numero di identificazione che corrisponde al numero di telaio e i dati sulla massa del veicolo. Sono presenti anche le voci che individuano la rumorosità, le emissioni dei gas di scarico e il consumo in termini di carburante. Infine, si trova la classe di omologazione.
Nel terzo e nel quarto quadrante non ci sono codici da interpretare. Le informazioni riportate riguardano le dimensioni, le misure delle gomme, la classe di omologazione ambientale e altre diciture su alcune parti dell’auto, come la ruota di scorta.
Sigle e numeri: scopriamo il loro significato
Dopo aver compreso la funzione di ogni quadrante, è possibile analizzare tutte le sigle e i numeri presenti nel libretto di circolazione per imparare a decifrarli correttamente.

Ecco quali sono e a cosa corrispondono:

È qui che si trova scritta la targa dell’auto;
Spazio riservato alla data di prima immatricolazione;
Sezione dedicata ai dati del proprietario o intestatario. In particolare sono C.1.1 e C.1.2 che si riferiscono alle informazioni sull’intestatario del libretto di circolazione, C.2.1 e C.2.2 che riportano il nome e il cognome del proprietario del mezzo, C.2.3 che contiene l’indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento, C.3 che individua la persona fisica che può usare il veicolo anche se non è il proprietario, C.3.1 – C.3.2 – C.3.3 che contengono il nome, cognome e indirizzo del soggetto, C.5, C.6 e C.7 sono invece delle voci eventuali che sono presenti se ci sono modifiche riguardanti i dati nominativi (C.1) e non sussiste un nuovo libretto;
1 – Marca dell’auto; D.2 – Modello del veicolo; D.3 – Denominazione commerciale;
Numero d’identificazione del veicolo (o numero del telaio);
Massa del mezzo espressa in chilogrammi (kg). Nello specifico si tratta di F.1 – Massa massima ammissibile; F.2 – Massa massima ammissibile del veicolo in servizio nello Stato di immatricolazione; F.3 – Massa massima ammessa dell’insieme;
Massa del veicolo in servizio carrozzato in kg;
Durata di validità, se non è illimitata;
Data di immatricolazione alla quale si riferisce il libretto;
Categoria del veicolo. Nel dettaglio le voci sono J.1 per indicare destinazione e uso e J.2 per la carrozzeria;
Numero di omologazione, cioè il numero che accerta che il mezzo risponde alle caratteristiche tecniche della normativa vigente;
Numero di asse;
Interasse, che equivale alla distanza tra l’asse di una ruota anteriore e quella della ruota posteriore dello stesso lato;
Riporta la ripartizione della massa sui diversi assi, identificandoli con i simboli N.1; N.2; N.3; N.4; N.5. Questa dicitura vale solo per le automobili con una massa superiore a 3.5 tonnellate;
Massa massima ammessa a rimorchio. Nel dettaglio O.1 riguarda il rimorchio frenato espresso in kg e O.2 il rimorchio non frenato;
Indica le informazioni sul motore. Nel dettaglio P.1 riporta la cilindrata, P.2 la potenza massima espressa in kilowatt, P.3 l’alimentazione, che sia benzina oppure diesel, P.4 il regime in giri al minuto al quale è espressa la potenza e P.5 riguarda il numero di serie del motore;
Simbolo che si riferisce solo ai motocicli e non alle auto. Indica il rapporto peso/potenza espresso in Kw/kg;
Spazio dedicato al colore del veicolo;
Sezione riservata ai posti a sedere, passeggeri e conducente. Nel dettaglio sono S.1 per il numero di posti a sedere compreso il conducente e S.2 per quelli in piedi, se presenti;
Velocità massima;
Rumorosità in decibel. Nel dettaglio sono U.1 per il veicolo fermo, U.2 per il regime motore in giri/min e U.3 per il veicolo in marcia;
Emissioni inquinanti (espresse in g/km o g/kwh). Nel dettaglio sono V.1 per Co2, V.2 per HC, V.3 per NOx, V.4 per HC + NOx, V.5 particolato per motori diesel, V.6 per regime di assorbimento per motori diesel (in giri/min), V.7 per Co2, V.8 per consumo dichiarato in litri/100 km nel ciclo misto, V.9 per classe ambientale di emissioni inquinanti (Euro 1, Euro 2, Euro 6, ecc.) espressa con dicitura della versione applicabile;
Capacità del serbatoio.

Rischi di una scarsa conoscenza del libretto di circolazione
Riuscire a leggere la carta di circolazione risulta anche indispensabile per sapere come comportarsi con la propria auto e non rischiare di farsela revocare dalle forze dell’ordine in seguito ad un controllo.

Se ad esempio i posti a sedere indicati sono quattro e si trasportano 6 persone, si rischia non solo la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi ma anche il pagamento di multe molto salate.

I dati del documento devono sempre essere aggiornati e devono riportare la data di revisione, non scaduta, che certifica le effettive condizioni del veicolo relative al rispetto delle norme anti-inquinamento e una sua manutenzione adeguata.

Solo queste condizioni assicurano la corretta circolazione del veicolo, sempre nel rispetto del Codice della Strada.

È opportuno infine ricordare che esistono differenti classe di euro che fanno riferimento alle direttive europee rispettate dalla casa di produzione dell’automobile. Esistono quindi due tipologie di libretti di circolazione: nuovo tipo e vecchio tipo. Nel primo caso la classe di euro si può individuare alla voce v.9 nel riquadro 2 e 3, mentre nel secondo tipo si trova posizionato in basso, sempre nel riquadro 2.

Per le auto esistono 6 classe di euro: i veicoli commerciali e i mezzi pesanti rientrano solo nella seconda.

Tutta la documentazione obbligatoria relativa al veicolo, come la carta di circolazione, la patente e l’assicurazione auto, devono essere portati sempre con sé quando si viaggia col proprio mezzo e devono essere esibiti al momento di un eventuale controllo.

SICUREZZA DEI BAMBINI IN AUTO novità legislative e le sanzioni previste.

La sicurezza dei bambini in auto è possibile solo se si usano correttamente seggiolini e cinture di sicurezza. Ecco le novità legislative e le sanzioni previste.

Baby and Mother Strapping in Carseat

La sicurezza in auto non è mai troppa, soprattutto quando è in gioco la vita dei piccoli passeggeri. I dispositivi per il trasporto dei bambini sono sempre più all’avanguardia e nel tempo si sono adeguati alle nuove normative, in costante aggiornamento.

Per garantire la migliore protezione ad ogni bimbo che viaggia a bordo di un veicolo, bisogna scegliere il sistema di ritenuta più adatto in base all’altezza e al peso. Vediamo quindi nel dettaglio in cosa consiste l’obbligo di legge e quali sono le sanzioni in caso di violazione.

L’importanza della sicurezza in auto per i bambini
Scopri i rischi che corrono i bimbi in auto e tutte le iniziative adottate per evitarli

La nuova normativa 2018: cosa prevede
Le novità in merito ai sistemi anti abbandono

Come scegliere il seggiolino per auto
Tutte le indicazioni per individuare la tipologia di seggiolino più adatta

Quali sanzioni sono previste
Multe e sospensione della patente per i trasgressori

L’importanza della sicurezza in auto per i bambini
Gli incidenti stradali mettono a repentaglio la vita di bambini e adulti, ma sono i bimbi i passeggeri più a rischio e questa maggiore vulnerabilità dei piccoli è legata alla loro taglia ridotta. I crash test hanno dimostrato che in assenza di seggiolino omologato e cinture di sicurezza allacciate, l’impatto può proiettarli in avanti e a volte anche fuori dall’abitacolo. Fin dalla nascita, i genitori che si mettono alla guida con il bimbo a bordo, devono equipaggiare l’auto con tutti i dispositivi necessari, senza lasciare niente al caso. A volte si pensa erroneamente che solo un incidente a forte velocità possa comportare dei danni seri e si sottovaluta la sicurezza stradale durante i brevi viaggi al centro della città.

Sebbene dal 2016 si sia registrata una diminuzione delle vittime di incidenti stradali sotto i 14 anni, i numeri sono ancora preoccupanti e si sta cercando di arginare il fenomeno con diversi strumenti.

Dal 1° luglio 2018, ad esempio, è partita la campagna di sensibilizzazione Légati alla vita, promossa dalla regione Emilia Romagna. Questa iniziativa mira a responsabilizzare i guidatori che viaggiano in automobile con minori a seguito. Solo in questa regione i punti della patente andati perduti per le infrazioni legate alla sicurezza stradale, sono stati ben 82.000 e l’obiettivo è ridurre drasticamente il fenomeno.

Anche le associazioni pediatriche sono molto attive da questo punto di vista e non è raro trovare degli opuscoli informativi anche negli ambulatori pediatrici. L’ultima campagna si chiama Vision Zero ed è stata promossa dalle società pediatriche SIMEUP, SIP, SIPPS e ACP.

La migliore prevenzione contro il rischio di lesioni per i piccoli passeggeri è sempre la prudenza alla guida, ma visto che una distrazione di pochi secondi può capitare ad ogni conducente, il codice della strada ha previsto l’uso obbligatorio di sistemi di sicurezza che cambiano in base al peso e all’età.

La nuova normativa 2018: cosa prevede
Le norme di legge sull’argomento vengono aggiornate con cadenza regolare e il guidatore ha bisogno di tenersi sempre ben informato. Anche nel 2018 le novità non sono mancate e riguardano soprattutto l’uso dei seggiolini per il trasporto dei bambini in auto.

La sicurezza dei bimbi in auto non riguarda solo il rischio di incidenti stradali, ma anche altri pericoli più subdoli, come quello di dimenticare i piccoli in macchina.

Il rischio è maggiore soprattutto nel caso di un neonato che viaggia sul seggiolino posizionato sul sedile posteriore, lontano dalla vista del conducente. Nella fretta di correre al lavoro, il genitore rischia di dimenticare il piccolo, soprattutto se è addormentato e non ancora in grado di segnalare la sua presenza.

A partire dal 2019 diventerà obbligatorio l’uso di un dispositivo anti abbandono, che con un segnale acustico avvisa della presenza del bambino. L’obbligo non riguarda ancora i produttori, ma solo il guidatore dell’auto che trasporta bambini fino a 4 anni.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha già anticipato che molto probabilmente le famiglie potranno contare su appositi incentivi fiscali. Dal Ministero fanno sapere che sarà istituito un Fondo che dovrebbe garantire una detrazione fino a 200€, ma per i dettagli bisognerà aspettare la Legge di Bilancio.

Come scegliere il seggiolino per l’auto
Per scegliere il seggiolino auto senza errori, bisogna far riferimento al Regolamento ECE R44, che utilizza come criterio di base il peso del bambino.

I seggiolini del Gruppo 0 sono quelli destinati ai neonati che pesano fino a 10kg, che vanno posizionati sul sedile posteriore in posizione trasversale. In genere hanno dimensioni piuttosto grandi e sono quelli adatti per bambini fino a 15 mesi.

In alternativa e fino ai 13 kg si possono usare quelli del Gruppo 0+, che devono essere fissati sempre sul sedile posteriore, ma in senso contrario di marcia.

Da 9 fino a 18 kg si passa invece ai seggiolini del Gruppo 1. Anche questi vanno posizionati sul sedile posteriore, ma in questo caso è necessario orientarli nel senso di marcia.

I bambini da 15 a 25 kg viaggiano invece sui seggiolini del Gruppo 2. La posizione è quella del senso di marcia e si può scegliere di piazzarli sul sedile anteriore o su quello posteriore.

I seggiolini del Gruppo 3 sono destinati ai piccoli da 22 a 36 kg, possono essere con o senza schienale, hanno i braccioli e vanno posizionati sempre seguendo il senso di marcia. Anche in questo caso si possono utilizzare sul sedile anteriore o posteriore.

Quando vengono seguire scrupolosamente queste regole, non è più necessario preoccuparsi di disattivare l’airbag. La sua disattivazione, semmai, sarebbe necessaria solo nel caso di seggiolini posizionati sul sedile anteriore nel senso contrario alla marcia.

Già a partire dall’inizio del 2017 i seggiolini auto per bimbi che hanno un’altezza inferiore a 125 cm e un peso compreso tra 15 e 36 kg, possono essere omologati solo se muniti di schienale. Si tratta dei seggiolini del Gruppo 2 e in merito a questi il legislatore ha precisato di recente è un obbligo che al momento riguarda solo l’omologazione e quindi i produttori.

Sarà ancora disponibile nei negozi e fino ad esaurimento scorte anche il rialzo senza schienale per bambini tra 15 e 36 kg e alti fino a 125 cm. Al momento la scelta, con o senza schienale, spetta quindi alla famiglia.

Per essere certi che il seggiolino rispetti gli standard di sicurezza, bisogna imparare a leggere l’etichetta di omologazione europea, dove vengono indicati alcuni dati molto importanti: la normativa di riferimento (ad esempio i-Size), la compatibilità con le auto, marchio e numero di omologazione e numero progressivo di produzione.

Quali sanzioni sono previste
L’obbligo dei seggiolini auto e dei rialzi è previsto fino a 12 anni di età, ma se il bambino raggiunge i 150 cm di altezza prima di compiere i 12 anni, non è più necessario usare alcun rialzo.

Il maggior incentivo per l’utilizzo di questi sistemi di ritenuta rimane la necessità di proteggere i bambini, ma dove non arriva il buonsenso interviene la legge con le sue sanzioni. Le multe vanno da 80 a 323 euro, ma oltre alla sanzione amministrativa si rischia anche la sospensione della patente da 15 giorni 2 mesi in caso di recidiva nell’arco di 2 anni.

Chi altera il corretto funzionamento dei sistemi di ritenuta è sanzionato invece con una multa da 40 a 162 euro. Infatti, utilizzare questi dispositivi in modo non conforme alla normativa, espone comunque delle piccole vite a rischi che si potrebbero evitare.

Nelle grandi città abitare in una strada o in un’altra modifica il costo del premio RC fino al 36%

Stesso assicurato, stessa automobile, stesso attestato di rischio, stessa città di residenza, ma tariffa RC notevolmente diversa; come mai? La ragione, spesso, si traduce in 3 lettere: Cap. Già perché secondo un’analisi fatta ad aprile 2018 da Facile.it, il principale sito di comparazione del settore, in alcune grandi città italiane vivere in un quartiere piuttosto che in un altro può far aumentare anche del 36,4% l’importo del miglior premio disponibile. 

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Simulando la richiesta di assicurazione di un profilo tipo (uomo, 42 anni, impiegato, coniugato, prima classe di merito da meno di un anno, che guida una station wagon 1.4, unica vettura del nucleo familiare), il sito ha evidenziato come risiedere in una zona o nell’altra della città, a volte anche solo da un lato o dall’altro della stessa strada, possa incidere sensibilmente su quanto si paga di assicurazione; se a Firenze la differenza di prezzo massima è tutto sommato contenuta (+2,15% fra chi risiede nell’area a migliore e quella a peggiore tariffazione), nelle altre città campione le diversità incidono sensibilmente sul premio.

Restano sotto la soglia psicologica della doppia cifra, magra consolazione, solo Genova (+8,25%) e, per meno di un soffio, Milano (+9,99%); la superano invece Roma (+10,73%), Torino (+11,90%), Bari (+18,60%) e, soprattutto, Napoli dove la migliore offerta disponibile per i Cap 80127, 80128 e 80129 è inferiore del 36,4% rispetto a quella disponibile per il Cap 80139.

È sempre così? No; alcune assicurazioni scelgono di mantenere in tutto il territorio urbano la medesima tariffa, ma questa, sempre secondo la simulazione fatta da Facile.it, è spesso maggiore rispetto alle migliori offerte di altre compagnie. Fanno eccezione, tra i capoluoghi presi in esame dal comparatore, Bologna, Venezia, Cagliari e Palermo dove, nonostante la differenza di Cap, la migliore offerta disponibile per gli automobilisti è identica. Ecco di seguito i dati principali emersi dall’analisi di Facile.it:

Città Differenza migliore offerta su Cap
Napoli 36,40%
Bari 18,60%
Torino 11,90%
Roma 10,73%
Milano 9,99%
Genova 8,25%
Firenze 2,15%
Venezia 0%
Palermo 0%
Bologna 0%
Cagliari 0%

Articolo tratto da Facile.it